Descrizione
L’art. 54 bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L. 06.11.2012 n. 190 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 30.11.2017 n. 179 – disciplina la tutela del denunciante interno (c.d. “whistleblower”).
In particolare la suddetta norma stabilisce che “il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”.
In base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm., per “whistleblowing” si intende il diritto del dipendente pubblico di segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai fini della relativa disciplina, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ivi compreso il dipendente di cui al successivo art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Inoltre, la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con determinazione n. 6 di data 28.04.2015 le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
Premessa la fonte normativa, è da evidenziare che la disciplina del whistleblowing prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante, e precisamente:
- la tutela dell’anonimato (la ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazio-ni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli);
- il divieto di ogni tipo di discriminazione (quali ad esempio azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, e comunque ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);
- la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso e la garanzia che l’identità del denunciante non possa essere rivelata senza il suo consenso (tranne il caso in cui la conoscenza dell’identità del denunciante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato).
Una delle principali novità consiste, come sopra accennato, nella predisposizione di apposite procedure per la presentazione di segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite e per la gestione delle stesse, le quali devono prevedere l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la tutela della riservatezza dell’identità del denunciante.
Informativa sintetica per il trattamento dei dati:
L’ articolo 14, comma 5, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 dispone un’eccezione all’obbligo di informazione del trattamento nei confronti del soggetto segnalato, poiché comunicare tali informazioni rischierebbe di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento stesso.
Al soggetto segnalato, informato della esistenza della segnalazione, non è però preclusa - in termini assoluti - la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Tali diritti possono essere esercitati per il tramite del Garante privacy, a norma dell'art. 2-undecies, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
La segnalazione è espressamente sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001).
La presente piattaforma whistleblowing è la soluzione applicativa che consente ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Ville di Fiemme di inviare segnalazioni di eventuali condotte illecite. In linea con le vigenti disposizioni normative in materia, la soluzione individuata permette di garantire la tutela al whistleblower che effettua segnalazioni di eventuali condotte illecite attraverso il sistema e consente la gestione delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento.
Segnalando le eventuali condotte illecite attraverso la piattaforma, viene infatti garantita la sicurezza del denunciante nonché una maggiore confidenzialità in quanto:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del denunciante;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il denunciante e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la neces-sità di fornire contatti personali;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell’ente che dal suo esterno e la tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
La piattaforma è accessibile esclusivamente tramite login e password, fornite dal Comune di Ville di Fiemme ai propri dipendenti e collaboratori ed è raggiungibile al seguente indirizzo: